Art. 13

LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

In vigore dal 2 giu 1974
In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennità di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1974 LEONE RUMOR - TAVIANI - TANASSI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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