ConvenzioneParte II

Art. 9

Adozione del testo

In vigore dal 15 mag 1974
. Adozione del testo 1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi previsti dal paragrafo 2. 2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-9

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Adozione del testo (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo