ConvenzioneParte II

Art. 8

Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione

In vigore dal 15 mag 1974
. Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da una persona che non può, in base all', essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo è senza effetti giuridici, a meno che non sia confermato successivamente da tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-8

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Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo