Convenzione›Parte II
Art. 8
Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione
In vigore dal 15 mag 1974
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Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione
Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da una persona che non può, in base all', essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo è senza effetti giuridici, a meno che non sia confermato successivamente da tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-8