ConvenzioneParte II

Art. 10

Autenticazione del testo

In vigore dal 15 mag 1974
. Autenticazione del testo Il testo di un trattato è ritenuto autentico e definitivo: a) in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuto dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o, b) in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura, da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-10

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