Convenzione›Parte II
Art. 10
10 / 85Autenticazione del testo
In vigore dal 15 mag 1974
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Autenticazione del testo
Il testo di un trattato è ritenuto autentico e definitivo:
a) in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuto dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o,
b) in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura, da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-10