Convenzione›Parte I
Art. 4
Irretroattività della presente convenzione
In vigore dal 15 mag 1974
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Irretroattività della presente convenzione
Salva restando l'applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati, soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-4