Art. 7

LEGGE 7 gennaio 1974, n. 5

In vigore dal 22 feb 1974
La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 980 milioni, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Agli oneri indicati, relativi agli anni finanziari 1973 e 1974, l'Azienda provvederà, fino alla concorrenza dei predetti importi di lire 980 milioni per ciascun anno, con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 gennaio 1974 LEONE RUMOR - PRETI - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 7 gennaio 1974, n. 5 (Art. 7 Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illuminazione dei treni.) — Testo vigente | Portale Normativo