Art. 4
LEGGE 7 gennaio 1974, n. 5
In vigore dal 22 feb 1974
Gli inquadramenti di cui all' della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto, ad integrazione degli organici del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, nei seguenti quantitativi di posti:
personale degli uffici . . . . . . . . . . . . . . n. 48
personale dell'esercizio . . . . . . . . . . . . . " 1.428
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, ripartirà fra le singole qualifiche interessate all'inquadramento, i sopraindicati contingenti di posti in aumento.
Le vacanze nelle qualifiche interessate all'inquadramento, limitatamente agli aumenti di organico del personale dell'esercizio di cui al precedente comma, e di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, eventualmente residuate dopo la sistemazione del personale di cui all' della presente legge e di cui all' della legge 29 ottobre 1971, n. 880, saranno coperte per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, cui potranno partecipare i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda, svolti con continuità nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Sono ammessi all'inquadramento di cui al precedente comma i lavoratori occupati per uno dei servizi predetti alla data del 1 settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per lo espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici.
I requisiti per l'inquadramento sono quelli indicati dall' della presente legge, fatta eccezione per il limite massimo di età che non deve superare il 45° anno.
Gli interessati verranno iscritti in graduatorie compartimentali distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato secondo le modalità e i criteri indicati nel precedente .
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