Art. 5
LEGGE 7 gennaio 1974, n. 5
In vigore dal 22 feb 1974
Per gli inquadramenti di cui alla presente legge il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione, emanerà un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo.
Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni compartimentali, comprendenti i rappresentanti del personale con i criteri delle commissioni di avanzamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-01-07;5#art-5