Art. 2
LEGGE 7 gennaio 1974, n. 5
In vigore dal 29 giu 1975
L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall' della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell' della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno elevabile ai 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni, nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.
Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente .
L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.
L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.
In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sarà effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e semprechè per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie
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Storico versioni
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