Art. 6

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932

In vigore dal 24 gen 1974
Gli insegnanti in servizio non di ruolo nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena nell'anno scolastico 1954-55 e continuativamente negli anni scolastici successivi fino al momento dell'immissione in ruolo, hanno diritto all'atto della promozione ad "ordinario" alla retrodatazione, ai soli fini giuridici, della nomina in ruolo al 1 ottobre 1954 sempre che il servizio scolastico non di ruolo sia stato prestato con il possesso del prescritto titolo di studio. Fuori dai casi previsti nel precedente comma gli insegnanti di ruolo, titolari nelle scuole elementari e secondarie con lingua d'insegnamento slovena al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli insegnanti vincitori del concorso speciale riservato, previsto dall' della legge 19 luglio 1961, n. 1012, hanno diritto, all'atto della promozione ad "ordinario", alla retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della nomina in ruolo per un numero di anni pari al servizio non di ruolo prestato ininterrottamente fino alla nomina a straordinario, subordinatamente al possesso, durante tale periodo, dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi. La retrodatazione della nomina non può essere fissata a data anteriore al 1 ottobre 1962. Ai fini di cui ai precedenti commi il servizio scolastico non di ruolo deve essere stato prestato nelle condizioni prescritte per aver diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932 (Art. 6 Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.) — Testo vigente | Portale Normativo