Art. 11

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932

In vigore dal 24 gen 1974
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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