Art. 5

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932

In vigore dal 24 gen 1974
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi, con l'osservanza delle norme previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e dalla legge 25 maggio 1962, n. 545, per i diversi tipi e gradi di scuole concorsi a posti di preside nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena riservati agli insegnanti delle scuole medesime in possesso dei prescritti requisiti. A tali concorsi, per i posti di preside di prima categoria negli istituti e nelle scuole secondarie di secondo grado, sono ammessi anche i presidi di scuola media, che siano stati presidi incaricati in dette scuole per almeno tre anni, purchè in possesso di abilitazione allo insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado.
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