Art. 4

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932

In vigore dal 24 gen 1974
Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di primo grado con lingua d'insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, possono chiedere di essere immessi in ruolo in quelle cattedre in cui almeno una delle discipline insegnate corrisponde alla abilitazione posseduta. Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, possono chiedere di essere immessi in ruolo nelle cattedre corrispondenti all'abilitazione posseduta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento delle operazioni di valutazione dei titoli, nonchè il numero dei posti disponibili per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli aspiranti. Si prescinde dal limite massimo di età.
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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 932 (Art. 4 Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.) — Testo vigente | Portale Normativo