Art. 7
LEGGE 29 novembre 1973, n. 809
In vigore dal 29 gen 1978
(Regolamentazione orario di lavoro)
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all' della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonchè all' della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il regolamento,
...
, potrà prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, può essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell' ed all' della legge 11 febbraio 1970, n. 27.
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