Art. 2

LEGGE 29 novembre 1973, n. 809

In vigore dal 29 gen 1978
(Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilita in 36 ore . Nell' della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato l'inciso: "anche non continuative".
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