Art. 5

LEGGE 29 novembre 1973, n. 809

In vigore dal 8 gen 1974
(Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) Dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti , lettera b) e 4, lettera b) in corrispondenza delle unità di personale eventualmente eccedente la dotazione organica complessiva di ciascuna tabella XII e XIII, di cui all'allegato B alla presente legge, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche di segretario e di revisore tecnico rispettivamente delle tabelle IV e X dello stesso allegato B. Qualora, alla predetta data, nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle suindicate tabelle XII e XIII venga a risultare personale in soprannumero, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma dello articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; i relativi aumenti di posti saranno fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Tali aumenti verranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata; i posti risultanti in soprannumero alla stessa data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente comma nella qualifica terminale e intermedia delle tabelle XII e XIII saranno riassorbiti soltanto con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore. In dipendenza dell'aumento di posti apportato, ai sensi del precedente comma, nella qualifica terminale e in quella intermedia della tabella XIII, con decorrenza 1 gennaio 1975, o dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori del concorso previsto dal precedente lettera b), se successiva al 1 gennaio 1975, è reso indisponibile ai soli fini della progressione in carriera, rispettivamente, nella qualifica terminale, e nella qualifica intermedia della tabella X un numero di posti pari al settanta per cento dell'aumento stesso. Per ogni posto di aumento riassorbito nella tabella XIII ai sensi dello stesso precedente comma, si rendono disponibili altrettanti corrispondenti posti già indisponibili nella tabella X. Ai fini dell'applicazione del primo comma nonchè del secondo comma del presente articolo, limitatamente, per questo ultimo, alla determinazione del soprannumero nella qualifica iniziale della tabella XII, la dotazione organica e la consistenza del personale di tale tabella si considerano cumulativamente con quelle della tabella XI stabilita dall'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
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LEGGE 29 novembre 1973, n. 809 (Art. 5 Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo