Art. 8

LEGGE 29 novembre 1973, n. 809

In vigore dal 8 gen 1974
(Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici) I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato A della legge 14 agosto 1971, n. 736, nonchè nella qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle dell'allegato A alla presente legge, possono essere conferiti rispettivamente agli idonei dei concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche predette con decreti ministeriali 5 ottobre 1970, n. 2262, 29 aprile 1972, n. 2638 e 22 febbraio 1971, n. 2263, e da bandire con successivi decreti. I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, e da bandire con successivi decreti.
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