Art. 6

LEGGE 10 novembre 1973, n. 755

In vigore dal 15 dic 1973
Competono alla società concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione degli aeroporti. Le tariffe relative all'uso dei servizi ed alle prestazioni rese dalla società concessionaria dovranno tener conto dell'economica gestione dell'impresa ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-10;755#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo