Art. 3

LEGGE 10 novembre 1973, n. 755

In vigore dal 15 dic 1973
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvede con decreto all'affidamento della concessione di cui all'articolo precedente con lo stesso decreto approva, previo parere del Consiglio di Stato, e sentiti i rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione. La durata della concessione è fissata in 35 anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma precedente.
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