Art. 2

LEGGE 10 novembre 1973, n. 755

In vigore dal 25 gen 1978
La gestione del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo precedente è concessa ad una società con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI. Iniziata la gestione da parte della società concessionaria, la regione Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati, nonchè gli istituti di credito di interesse nazionale, previo assenso del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, potranno partecipare alla società stessa in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale. La società concessionaria provvederà a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornirà gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci .
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