Art. 4

LEGGE 10 novembre 1973, n. 755

In vigore dal 15 dic 1973
La società concessionaria deve operare con criteri di organicità e di economicità. Essa provvede alla gestione mediante l'espletamento diretto dei servizi aeroportuali. A tal fine, le convenzioni di appalto o di concessione a terzi di servizi aeroportuali, ancora in corso, sono risolte alla data di decorrenza della concessione. Il decreto di concessione definirà le modalità per il passaggio alla società concessionaria dei servizi stessi nonchè del personale e delle attrezzature accertate alla data del 30 giugno 1973. Al personale che passerà alle dipendenze della nuova società concessionaria dovranno essere garantite condizioni retributive e normative non inferiori a quelle esistenti alla data del 30 giugno 1973. La società concessionaria può anche provvedere a servizi particolari mediante appalti o subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilità.
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