Art. 8
LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672
In vigore dal 27 nov 1973
(Prestazioni ai superstiti:
cessazione del diritto alla pensione)
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall' della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:
"Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".
Storico versioni
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