Art. 8

LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

In vigore dal 27 nov 1973
(Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione) Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall' della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione: a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio; b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità; c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo