Art. 10
LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672
In vigore dal 27 nov 1973
Pensione di anzianita
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione e che non prestino attività lavorativa subordinata.
La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.
L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata la intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta.
Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.
La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è abrogato l' della legge 4 dicembre 1956, numero 1450.
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