Art. 7

LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

In vigore dal 27 nov 1973
(Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione) Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente: "Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni: 1) per il coniuge: a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato; b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in età superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio; c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272; 2) per i figli: che essi abbiano età inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di età è elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'università e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; 3) per il padre: a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione; b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data; 4) per la madre: a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione; b) che abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data".
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