Art. 5

LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

In vigore dal 27 nov 1973
Maggiorazione delle pensioni di riversibilita A decorrere dal 1 gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti , le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall' della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall' della presente legge.
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