Art. 8

LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

In vigore dal 12 dic 1973
(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale) Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.
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