Art. 3
LEGGE 11 agosto 1973, n. 533
In vigore dal 12 dic 1973
Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile è aggiunta la seguente sezione:
SEZIONE III
OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618-bis. - (Procedimento). - Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.
Storico versioni
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