Art. 4
LEGGE 11 agosto 1973, n. 533
In vigore dal 12 dic 1973
(Clausola compromissoria)
Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:
"Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".
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