Art. 7

LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

In vigore dal 12 dic 1973
(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali) In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
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