Art. 13
In vigore dal 30 lug 1973
(Annotazione dei protesti in repertorio speciale)
L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-12;349#art-13