Art. 15

LEGGE 12 giugno 1973, n. 349

In vigore dal 30 lug 1973
(Disposizione transitoria) Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2) del primo comma dell', il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.
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