Art. 10
LEGGE 12 giugno 1973, n. 349
In vigore dal 30 lug 1973
(Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali)
I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.
In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-12;349#art-10