Art. 6

LEGGE 12 giugno 1973, n. 349

In vigore dal 30 lug 1973
(Titolo domiciliato presso un istituto di credito) Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
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