Art. 6
In vigore dal 30 lug 1973
(Titolo domiciliato presso un istituto di credito)
Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.
Storico versioni
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