Art. 8
LEGGE 12 giugno 1973, n. 349
In vigore dal 1 mag 2024
(Indennità di accesso)
Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:
a) fino a 3 chilometri, lire 300;
b) fino a 5 chilometri, lire 400;
c) fino a 10 chilometri, lire 700;
d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17) (18)
La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.
Il Ministro per la grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all' e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.
Storico versioni
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