Art. 9

LEGGE 16 aprile 1973, n. 181

In vigore dal 27 mag 1973
All'onere di lire 460 milioni annui, costituito dal contributo ordinario di cui al precedente articolo 8, nonchè alla spesa annua di lire 40 milioni, derivante dall'aumento dei comandi di cui al comma secondo del precedente , si fa fronte, negli anni finanziari 1972 e 1973, mediante corrispondenti, riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, concernente il fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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