Art. 10
LEGGE 16 aprile 1973, n. 181
In vigore dal 27 mag 1973
All'atto dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica, anche se scaduti, gli organi direttivi previsti dallo statuto vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, n. 1158.
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica provvederà a predisporre il nuovo statuto; e, appena questo sarà stato approvato dal Ministero della pubblica istruzione, si provvederà alla costituzione di nuovi organi di governo dell'università.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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