Art. 7
LEGGE 16 aprile 1973, n. 181
In vigore dal 27 feb 1986
Alle altre necessità didattiche l'università italiana per stranieri provvede con il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. Tali incarichi sono conferiti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio accademico.
Gli insegnanti incaricati di cui al precedente comma sono presi a carico dell'università con compensi fissati annualmente per le diverse categorie di insegnanti con delibera del consiglio di amministrazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 gennaio 1986, n.23
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Le delibere del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi di cui al presente articolo e all'ultimo comma dell' sono approvate dal Ministro per la pubblica istruzione di con certo con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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