Art. 6

LEGGE 16 aprile 1973, n. 181

In vigore dal 27 mag 1973
I comandi degli insegnanti predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino allo scadere del triennio dalla data di decorrenza degli stessi comandi. Scaduto il triennio, la proroga avviene secondo quanto disposto dal precedente . Il consiglio d'amministrazione dell'università italiana per stranieri dispone, a carico del proprio bilancio, un compenso a favore degli insegnanti comandati in aggiunta al trattamento economico di cui essi godono commisurato alle prestazioni speciali ed aggiuntive ad essi richieste.
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