Art. 26

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

In vigore dal 1 apr 1973
Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale). A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente: "L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le società di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra".
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