Art. 30

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

In vigore dal 1 apr 1973
(Concessione di un'indennità una tantum). Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennità una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27 (Art. 30 Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.) — Testo vigente | Portale Normativo