Art. 33
LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27
In vigore dal 1 apr 1973
(Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
MALAGODI - BOZZI
- LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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