Art. 33

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

In vigore dal 1 apr 1973
(Entrata in vigore). La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1973 LEONE ANDREOTTI - COPPO - MALAGODI - BOZZI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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