Art. 24
LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27
In vigore dal 1 apr 1973
Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale).
L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.
Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo, in ogni caso, per il personale di stato maggiore navigante, il disposto dell' della presente legge.
La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base ad un'aliquota pari a quella stabilita dal precedente , sino alla concorrenza di un quinquennio, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento, per il periodo eccedente.
Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:
a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, 1 contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda - ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro - ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;
b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.
Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.
Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.
L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.
Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purchè il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.
La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1 settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.
Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere a) e b) del sesto comma del presente articolo.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.
L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.
Storico versioni
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