Art. 21
LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27
In vigore dal 1 apr 1973
(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).
Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.
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