Atto›Sez. 12
Art. 91
In vigore dal 13 gen 1973
.
1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conformemente all' viene corretto, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.
Se l'incidenza del dazio doganale applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri, è superiore all'importo compensativo calcolato in conformità dell', il dazio doganale è sospeso ad un livello tale che la sua incidenza corrisponda a tale importo compensativo.
2. In caso di applicazione dell', paragrafo 1, terzo comma, o dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, vengono prese le misure appropriate che consentano di mantenere la preferenza comunitaria e di evitare deviazioni di traffico.
3. L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e per mezzo delle regole previste per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-91