AttoSez. 12

Art. 91

In vigore dal 13 gen 1973
. 1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conformemente all' viene corretto, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali. Se l'incidenza del dazio doganale applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri, è superiore all'importo compensativo calcolato in conformità dell', il dazio doganale è sospeso ad un livello tale che la sua incidenza corrisponda a tale importo compensativo. 2. In caso di applicazione dell', paragrafo 1, terzo comma, o dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, vengono prese le misure appropriate che consentano di mantenere la preferenza comunitaria e di evitare deviazioni di traffico. 3. L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e per mezzo delle regole previste per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti.
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