AttoSez. 13

Art. 94

In vigore dal 13 gen 1973
. Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glicosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo: - del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione; - della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-94

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Art. 94 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo