Atto›Sez. 13
Art. 94
In vigore dal 13 gen 1973
.
Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glicosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo:
- del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione;
- della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-94