Art. 94
AttoSez. 13

Art. 94

127 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
. Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glicosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo: - del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione; - della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.
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