Atto›Capo 2
Art. 66
In vigore dal 13 gen 1973
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1. Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scambi tra un nuovo Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, e la Comunità nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente, o i paesi terzi, è pari alla differenza tra i prezzi di cui all', paragrafo 1, lettera c).
Per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, l'importo compensativo e pari alla differenza fra i rispettivi prezzi alla produzione. Esso non s'applica se tale differenza è di scarsa entità.
Le differenze di cui ai commi precedenti vengono corrette, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.
2. Per le fissazioni successive l'importo compensativo è diminuito di un quinto dell'importo originario al 1 gennaio di ogni anno; la prima riduzione effettuandosi al 1 gennaio 1974.
S'applica per analogia l', paragrafo 3. L'importo compensativo è abolito al 1 gennaio 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-66