AttoCapo 2

Art. 68

In vigore dal 13 gen 1973
. Le disposizioni relative alle norme comuni di qualità si applicano alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto e decorrere: a) dal 1 febbraio 1974 per i carciofi, gli asparagi, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, le cicorie witloof, gli agli e le cipolle; b) dal 1 febbraio 1975 per i fagioli, i cavoli cappucci e verzotti, le carote, le lattughe, le cicorie e scarole, i piselli da sgranare, gli spinaci e le fragole.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-68

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