Atto›Titolo II
Art. 63
In vigore dal 13 gen 1973
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1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione della organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 120/67/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 gennaio 1974; la loro applicazione non può andare oltre questa data.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare fino al 31 gennaio 1975 la data di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-63